CA
NDIDATI
1
.
Possono
essere
candidati
a
componenti
del
Consiglio
Diret
tivo,
l’Organo
di
Controllo
(ove
se
ne
ravvisi
la
necessità
e
nei
casi
previsti
per
legge
ai
sensi
dell’art.
30
del
Codice
del
Terzo
Settore
),
il
Revisore
legale
dei
Conti
(ove
obbligatorio
ai
sensi
dell’art.
31
del
Codice
del
Terzo
Settore
e
delle
disposizioni
di
legge
vigenti),
il
Collegio
dei
Probiviri
(ove
istituito),
tutti
i
Soci
maggiorenni
(Soci
Ordinari
e
i
Soci
Sostenitori
),
in regola con i
versamenti delle quote sociali dovute si
no all’anno
delle
elezioni.
2
.
La
richiesta
di
candidatura
può
essere
avanzata
per
un
solo
organismo
d
a
eleggere.
In
caso
di
mancato
raggiungimento
candi
dature
che
portino
all
a
composizione
del
Consiglio
Direttivo,
l’Assemblea
dei
Soci
viene
riconvocata
con
le
stesse
modalità,
entro
30
giorni
successivi
e
sono
riaperti
i
term
ini
di
pr
esentazi
one dell
e candid
atur
e.
3
.
I
soci
che
intendono
candidarsi
alle
cariche
sociali
devono
fa
pervenire
la
propria
candidatura
compilata,
entr
o
i
termini
fissati
dal
Consiglio
dir
ett
iv
o,
su
app
osit
i
mo
d
ell
i
ri
las
ci
ati
dall
’Associazi
one
e
re
pe
ri
bili
presso la sede della Pro
Loco
.
4.
Non possono candidarsi e non s
ono ele
ggibili:
a)
i
soci
non
in
regola
con
i
vers
a
menti
de
ll
e
quote
soc
ia
l
i
degli
ult
i
mi
du
e
anni;
b)
i soci
che hanno liti pendenti con
la Pro
loco;
c
)
i
soci
che
per
fatti
compiuti
allorché
erano
amministratori
o
dipendenti
della
Proloco,
sono
stati
dichiarati responsabili
verso
la
stessa
e
non
abbiano ancora
regolarizzato
la
loro
po
sizione;
d)
i soci facenti parte della Giunta o del
Consig
lio
Comunale;
e
)
i
soci
che
abbiano
compi
uto
pal
esi
e
rico
nosciut
i
atti
di
osti
li
tà
e
di
boicottaggio
verso
le attività
program
mate e svolte dall
a Pro
Loco;
f)
soci
min
ori
;
5.
La
Com
missione Elettoral
e esamina le candid
a
tur
e pervenute,
ne verifica
la
regolar
ità e ammis
sibil
ità e
compi
la
le li
ste dei
candid
ati
in
str
ett
o
ordin
e alf
abet
ic
o,
da affi
ggere subito
negli
ambienti
dell
a sede.
6.
L’eventuale ritiro dalla candi
datura pu
ò avvenire entro e non oltre 3 gio
rn
i
lav
orat
iv
i
antecedenti
la
data
d
ell’Assemblea Elett
iv
a.
7.
Qualo
ra il
numero
dei
candid
ati
pe
r i
vari
organi
sia
par
i
al
num
ero
de
i
membri da eleggere,
l’A
ssemblea
pr
ocede all
a elezio
ne pe
r acclam
azione
.
Articolo 7
OPERAZI
ONI DI VOT
O
Articolo 6